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Canone di abbonamento TV
La Legge di Stabilità 2016 (L. 28/12/2015 n.208) ha introdotto, dal 1/1/2016, alcune innovazioni nel pagamento del canone di abbonamento TV; sul tema sono poi intervenuti anche il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto 13/5/2016 n.94 e l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.29/E del 21/6/2016.
Cos’è il canone di abbonamento TV?
Il canone di abbonamento TV è un’imposta che si rinnova tacitamente (Sentenza Corte Costituzionale n.284 del 26/6/2002; Sentenza Corte di Cassazione del 3/8/93 n.8549); i contribuenti, tranne i casi in cui sia stata data disdetta entro i termini previsti, sono obbligati al suo pagamento ogni anno nelle modalità stabilite dalla legge.
Chi deve pagare il canone di abbonamento TV?
Il canone TV dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (art.1 del Regio D.L. 21/2/1938 n.246; Sentenza Corte Costituzionale n.535 del 12/5/1988; Sentenza Corte di Cassazione 3/8/93 n.8549).
Cosa si intende per apparecchio televisivo?
Il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), con nota prot. n.28019 del 20/4/2016, ha fornito la seguente definizione di apparecchio televisivo: “Apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.”
Cosa si intende per sintonizzatore?
Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.”
Quindi, dal 1/1/16 si presume la detenzione di un apparecchio nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).
A tale scopo tutti i venditori di energia elettrica, alla conclusione dei nuovi contratti di fornitura, devono acquisire la dichiarazione del cliente relativamente alla residenza anagrafica del luogo di fornitura, e il cliente ha poi l’obbligo di comunicare ogni successiva variazione.
Come funziona il pagamento del canone di abbonamento TV?
Dal 1/1/16, per i titolari di fornitura di energia elettrica con residenza anagrafica, il canone viene pagato direttamente nella bolletta di fornitura dell’energia elettrica, e non più tramite bollettino postale. L’addebito viene indicato in bolletta con una voce denominata “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”, che si trova dopo il totale risultante e con l’indicazione dei mesi cui si riferiscono le singole rate. L’addebito non è imponibile ai fini fiscali (ovvero: sul canone non vengono applicate ulteriori tasse).
Per l’anno 2025, con la legge di Bilancio 2025 (L. 30/12/2024 n.207) è stato confermato il valore del canone TV di 90,00 €.
In caso di pagamento parziale della bolletta elettrica senza indicazione da parte del cliente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avverrà prioritariamente alla fornitura elettrica. In caso di mancato pagamento totale o parziale della bolletta per la parte relativa ai consumi elettrici, il venditore provvederà ad inviare solleciti al cliente con le modalità normalmente utilizzate, anche per la parte relativa al canone.
Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti saranno applicati dall’Agenzia delle Entrate. Parimenti, qualora entro l’anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, saranno effettuate dall’Agenzia delle Entrate.
In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.
Il pagamento del canone avviene in 10 rate mensili che verranno addebitate sulle bollette la cui scadenza è immediatamente successiva alla scadenza delle rate (le quali, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da Gennaio ad Ottobre).
Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, il venditore invia ai clienti le bollette con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi e, in ogni caso, in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.
In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte del venditore delle bollette con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo dal venditore che risulta con certezza essere titolare del contratto.
Chi è esonerato dal pagamento del canone di abbonamento TV?
Chi non detiene alcun apparecchio televisivo può presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) con la quale, sotto la propria responsabilità, anche penale, attesta di non detenere alcun apparecchio. La “Dichiarazione sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato“ è disponibile e scaricabile sul sito agenziaentrate.gov.it a questo link e ha validità solo per l’anno in cui è presentata.
Specifiche:
- L’uso dell’apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per la visione di videocassette comporta comunque l’obbligo al pagamento del canone (art.1 del Regio D.L. 21/2/1938 n.246), in quanto tale obbligo sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale n.535 del 12/5/1988; Sentenza Corte di Cassazione 3/8/93 n.8549);
- L’utilizzo dell’apparecchio anche limitatamente ai programmi delle TV private e/o straniere (quindi con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI), come anche la mancata ricezione del segnale RAI, non esonera dal pagamento del canone:
- La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo non esonera dal pagamento del canone;
- Il canone è dovuto anche in caso di affitto di un apparecchio televisivo;
- Dal 1/1/2016 la disdetta dell’abbonamento mediante richiesta di suggellamento degli apparecchi televisivi non è più prevista dalla legge;
- Nel caso di un appartamento ammobiliato contenente un apparecchio TV (quindi: non di proprietà dell’affittuario), con utenza intestata all’affittuario, lo stesso affittuario è obbligato al versamento del canone, in quanto detentore dell’apparecchio;
- Nel caso di cambio del fornitore di energia elettrica (c.d. switch), non è necessario fare nessuna comunicazione ai fini dell’addebito delle rate di canone successive allo switch, perché le singole rate saranno addebitate dai due venditori secondo i periodi di relativa competenza;
- Le bollette dell’energia elettrica contenenti l’addebito del canone TV devono essere conservate per 10 anni (con riferimento alla prescrizione ordinaria decennale prevista per i tributi, art.2946 c.c.) [diversamente, le bollette per la fornitura di altri servizi, ed anche le bollette dell’energia non contenenti l’addebito del canone TV, devono essere conservate per 5 anni, con riferimento all’art.2948 c.c.].
Richiesta di rimborso del pagamento del canone
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Nel caso in cui il canone addebitato non sia dovuto, il cliente ha la possibilità di chiedere il rimborso del pagamento del canone, con le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.125604 del 2/8/16.
In particolare, l’istanza di rimborso può essere presentata:
- in modo telematico, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/canone-tv/richiesta-di-rimborso-del-canone-tv-bolletta):
- direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
- tramite intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, patronati, CAAF, etc.), delegati dal contribuente;
a mezzo del servizio postale, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22 – 10121 Torino
Nell’apposito modulo il richiedente deve indicare anche il motivo della richiesta, indicando una delle seguenti causali:
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per limite di reddito e di età, ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
- il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (diplomatici, militari stranieri, etc. ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva;
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito;
- il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica;
- il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica;
- altri motivi diversi dai precedenti (con descrizione sintetica).
Alla richiesta di rimborso farà seguito una verifica dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate volta a stabilire se il reclamo sia giustificato o meno. Se il reclamo sarà accettato seguirà il rimborso dopo che l’Agenzia delle Entrate avrà condiviso i presupposti della richiesta ad Acquirente Unico SpA, rendendo noto anche l’ammontare dell’importo ai fini del rimborso. Entro 5 giorni lavorativi Acquirente Unico SpA provvederà a rendere disponibili anche alle imprese elettriche le informazioni relative al rimborso e al relativo importo.
Tale rimborso riconosciuto spettante verrà effettuato dal venditore mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, in modo da assicurare al cliente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte del venditore, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dal venditore non andasse a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle Entrate. ssette comporta comunque l’obbligo al pagamento del canone (art.1 del Regio D.L. 21/2/1938 n.246), in quanto tale obbligo sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale n.535 del 12/5/1988; Sentenza Corte di Cassazione 3/8/93 n.8549);
- L’utilizzo dell’apparecchio anche limitatamente ai programmi delle TV private e/o straniere (quindi con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI), come anche la mancata ricezione del segnale RAI, non esonera dal pagamento del canone:
- La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo non esonera dal pagamento del canone;
- Il canone è dovuto anche in caso di affitto di un apparecchio televisivo;
- Dal 1/1/2016 la disdetta dell’abbonamento mediante richiesta di suggellamento degli apparecchi televisivi non è più prevista dalla legge;
- Nel caso di un appartamento ammobiliato contenente un apparecchio TV (quindi: non di proprietà dell’affittuario), con utenza intestata all’affittuario, lo stesso affittuario è obbligato al versamento del canone, in quanto detentore dell’apparecchio;
- Nel caso di cambio del fornitore di energia elettrica (c.d. switch), non è necessario fare nessuna comunicazione ai fini dell’addebito delle rate di canone successive allo switch, perché le singole rate saranno addebitate dai due venditori secondo i periodi di relativa competenza;
- Le bollette dell’energia elettrica contenenti l’addebito del canone TV devono essere conservate per 10 anni (con riferimento alla prescrizione ordinaria decennale prevista per i tributi, art.2946 c.c.) [diversamente, le bollette per la fornitura di altri servizi, ed anche le bollette dell’energia non contenenti l’addebito del canone TV, devono essere conservate per 5 anni, con riferimento all’art.2948 c.c.].
Privacy
I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di tariffa applicata (D2/D3), anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di tariffa D2 (tariffa residenti), avverrà in modo automatico.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni consultare la pagina web dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/canone-tv