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Conciliazione e risoluzione extragiudiziale

Conciliazione e risoluzione extragiudiziale

Nel caso dovessero insorgere controversie nel corso della fornitura e riguardanti il contratto, il cliente potrà usufruire gratuitamente del Servizio Conciliazione clienti energia dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) cui eVISO SpA si impegna a partecipare – che permette al cliente stesso di incontrare il proprio fornitore via web, alla presenza di un conciliatore che aiuta le parti a raggiungere una soluzione di comune accordo.  

L’elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ? disponibile sul sito web di ARERA (www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/62_Elenco_organismi_ADR_settori_ARERA_aggiornamento_1-10-25.xlsx). La procedura coinvolge il cliente o un suo delegato, il fornitore e/o il Distributore di energia interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo.  

La procedura può essere attivata nel caso in cui il cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal fornitore, o a seguito di mancata risposta da parte del fornitore al reclamo scritto del cliente, una volta trascorsi 40 giorni dall’invio del reclamo da parte del cliente.  

La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data dell’invio del reclamo al fornitore.  

Le modalità di presentazione del reclamo e la gestione della procedura sono disciplinate dal TICO (Testo Integrato Conciliazione): in particolare, il cliente presenta in modalit? telematica sul sito web del Servizio Conciliazione, la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di consumatori o di categoria. Il cliente domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalit? telematica, pu? presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione, ferma restando la gestione online della procedura. 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 24, lettera b) Legge n.481/1995 e del TICO, tale tentativo di conciliazione ? obbligatorio nelle materie regolate dall’ARERA e condizione di procedibilit? dell’azione giudiziale da parte del cliente di energia elettrica alimentato in BT e/o MT. La condizione di procedibilit? si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte. Sono escluse dall’obbligo dell’esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: 

  1. attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; 
  2. per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge;
  3. promosse ai sensi degli artt. 37, 139 e 140bis del Codice del Consumo. 

Per maggiori informazioni ? possibile consultare il sito www.arera.it/consumatori/conciliazione