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Pubblicato l’elenco venditori definitivo

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Pubblicato l’elenco venditori definitivo

Il 1° giugno (all’indomani della nuova scadenza fissata per permettere alle società che ancora non avevano presentato la dichiarazione sostitutiva necessaria ad attestare il possesso dei requisiti richiesti di regolarizzare la propria posizione), è stato pubblicato l’elenco definitivo delle imprese cancellate d’ufficio proprio per non aver adempiuto a quest’obbligo.

A questo è seguito il 5 giugno 2023, con un successivo aggiornamento straordinario all’8 giugno, l’elenco definitivo delle società ammesse alla vendita di energia ai clienti finali.

I prossimi adempimenti

Le società iscritte all’elenco ma con un capitale sociale inferiore a 100.000 € (art. 5) e ancora in una forma diversa da quelle indicate nel Regolamento (art. 3, comma 1) avranno un anno di tempo dalla sua entrata in vigore (17 novembre 2022) per adeguarsi.

Chi si trovasse in questa situazione deve quindi attivarsi sin da oggi per arrivare pronto alla scadenza di novembre 2023, a partire dalla programmazione dell’assemblea dei soci che deliberi l’aumento di capitale sociale.

Elenco venditori: permanenza, esclusione e riammissione

Per continuare a rimanere iscritte all’elenco le società saranno tenute a inviare ogni tre anni una dichiarazione sostitutiva che attesti la permanenza dei requisiti. In caso di perdita di almeno uno di questi requisiti dovranno comunicarlo al Ministero entro 30 giorni dall’evento: recuperando gli stessi requisiti e informando il Mase entro 90 giorni dalla prima comunicazione continueranno ad essere incluse nell’elenco.

Oltre al mancato adempimento nei tempi previsti di questi due obblighi, le altre cause di esclusione riguardano:

  • l’irregolarità dei pagamenti per due periodi consecutivi nei confronti delle imprese distributrici e di Terna da parte dell’impresa di vendita che è anche utente del dispacciamento
  • lo stesso tipo di irregolarità dei pagamenti da parte dei “soggetti terzi” di cui l’impresa si serve per la conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto, nel caso in cui nei 60 giorni successivi alla seconda comunicazione inviata al Ministero da distributori e Terna la controparte commerciale non sostituisca questi soggetti terzi
  • in caso di dichiarazioni false
  • se la società di vendita non è più attiva sul SII
  • in caso di sanzioni comminate da ARERA, AGCM, GPDP o Agenzia delle Entrate per violazioni e condotte irregolari (tutti i dettagli si trovano all’art. 8, comma 3, del Regolamento).

Oltre all’impossibilità di operare sul mercato elettrico, l’esclusione dall’elenco comporta la risoluzione dei contratti in essere. La società in questione potrà eventualmente presentare una nuova domanda di ammissione solo dopo due anni.

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