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Bonus sociale: aggiornamento 2024

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Bonus sociale: aggiornamento 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, le disposizioni normative relative al bonus sociale per disagio economico sono state modificate.

Con questo breve articolo vogliamo fornire una panoramica aggiornata dei requisiti che i clienti finali devono soddisfare per accedere al bonus e delle modalità di erogazione, per aiutare gli operatori del settore power & gas a gestire nel modo corretto il trasferimento di queste agevolazioni.

Requisiti ISEE per l’accesso al bonus sociale

Dal 1° gennaio 2024, il bonus sociale per disagio economico è riconosciuto solo ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 €, escludendo quindi i percettori di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, mentre per i nuclei con almeno 4 figli a carico, il limite ISEE è innalzato a 20.000 €.

Il comunicato dell’ARERA del 10 gennaio 2024 ha però chiarito che i nuclei familiari con ISEE tra € 9.530 e € 15.000 nel 2023 (rientranti quindi nella cosiddetta “classe d” definita dalla delibera ARERA 188/2022/R/eel, articolo 2, comma 1 e successivi aggiornamenti) continuano a beneficiare del bonus sociale per tutta la durata prevista dell’agevolazione. L’ammontare del bonus per la classe d) è pari all’80% di quello previsto per le classi a) e b) (vedi tabelle 15-bis e 16-bis allegate al comunicato, che riportano l’ammontare delle componenti compensative CCE e CCG per la classe d)).

Altre disposizioni contenute nella Delibera 622/2023/R/com

La Delibera 622/2023/R/com ha inoltre stabilito:

  • l’aggiornamento annuale dei valori dei bonus sociali “sulla base delle migliori stime disponibili della spesa media che verrà sostenuta dai clienti domestici serviti nel servizio di tutela per la vulnerabilità”
  • la modulazione su base trimestrale dei bonus sociali gas relativi al riscaldamento, per una maggiore coerenza fra spesa sostenuta e compensazione
  • la possibilità per il SII di verificare il mancato riconoscimento del bonus sociale per motivazioni non imputabili al cliente finale
  • l’obbligo per il venditore di erogare il bonus nella prima bolletta utile (e quindi senza aspettare il trasferimento della compensazione da parte del distributore), dandone separata evidenza.

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