[Per le novità introdotte dal DM 224/2023, vai in fondo all’articolo]
Il funzionamento delle Garanzie d’Origine, i certificati elettronici necessari all’immissione in rete e all’erogazione di energia da fonti rinnovabili, è spesso poco conosciuto non solo dagli utenti finali, ma anche dagli operatori del settore. Abbiamo voluto quindi approfondire questo argomento in un articolo dedicato, per aiutarvi a comprendere meglio il meccanismo alla base delle GO e il processo che va dal loro rilascio all’annullamento, chiarendo i ruoli dei diversi attori della filiera e le sanzioni previste in caso di inadempienze.
Alla fine dell’articolo troverete inoltre tutti i passaggi operativi per acquistare e annullare le Garanzie d’Origine e comunicare al GSE (Gestore Servizi Energetici) il proprio mix energetico.
Cosa sono le Garanzie d’Origine?
La Garanzia d’Origine (GO) è un certificato elettronico che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati IGO (Impianti con Garanzia di Origine) per la produzione di energia elettrica. Per ogni MWh di energia elettrica rinnovabile immessa in rete da questi impianti, il GSE rilascia un titolo GO, in conformità con la Direttiva 2009/28/CE.
Dopo il rilascio, questi titoli vengono trasferiti e annullati tramite una piattaforma dedicata. La loro validità è di un anno dalla produzione dell’energia a cui sono associati, portata, al più tardi, al 31 marzo dell’anno seguente.
L’annullamento comporta la generazione di un Certificato di Annullamento, di un codice univoco che identifica il documento e di un codice ID dell’impianto riferito alle GO annullate.
I soggetti tenuti all’annullamento
A questo punto, la domanda importante a cui rispondere è: quale soggetto della filiera elettrica è tenuto ad occuparsi dell’annullamento delle Garanzie d’Origine? La risposta si trova sul sito del GSE:
“A decorrere dal 1° gennaio 2013, le imprese di vendita hanno l’obbligo di approvvigionarsi di una quantità di titoli GO pari all’energia elettrica venduta. Per fare questo ciascuna impresa entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali è tenuta ad annullare una quantità di GO pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile e riferita al medesimo anno.”
Si tratta quindi di un’attività in carico al venditore e quindi, nell’ambito del rapporto fra utente del dispacciamento e reseller, a quest’ultimo, in qualità di controparte commerciale.
Tutti i riferimenti normativi
La competenza relativa all’annullamento delle GO è confermata anche nella descrizione del mix energetico, reperibile sempre sul sito del GSE:
“Il Mix energetico è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica fornita dall’impresa di vendita ai clienti finali; (…) In Italia le imprese di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire ai clienti finali le informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica e sul suo impatto ambientale. Queste informazioni dovranno apparire nelle bollette, nel materiale informativo, sui siti internet dell’impresa e in fase pre-contrattuale, seguendo lo schema riportato in tabella.”
A livello normativo, questa descrizione deriva dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 31/07/2009, dove viene esplicitato che ogni impresa di vendita deve provvedere all’annullamento delle GO relative ai propri clienti finali (decreto poi aggiornato dal D.L. 28/11, dove viene esplicitato il termine “Garanzia d’Origine”).
ARERA ha poi ripreso il decreto, stabilendo le modalità di attuazione nella Delibera ARG/elt 104/11 del 28/07/2011: anche in questo caso si parla di “impresa di vendita“.
Sanzioni previste
Ai venditori inadempienti riguardo all’annullamento delle GO è prevista l’applicazione, ai sensi dell’articolo 3.4 ARG/elt 104/11, di una sanzione, che consiste nell’esborso di due volte il prezzo medio di negoziazione delle Garanzie d’Origine moltiplicate per l’energia venduta come rinnovabile. In caso di mancato pagamento della penale viene aperto un procedimento sanzionatorio.
Del tutto diverso è il caso del trader, escluso dalla normativa e per questo esentato dalla sanzione prevista per il venditore.
Come comunicare il fuel mix al GSE
I venditori di energia sono obbligati ogni anno a comunicare il proprio fuel mix energetico, anche questo entro il 31 marzo di ogni anno (esclusi invece dal 2024, come definito dal DM 224/2023, i produttori, fino allo scorso anno tenuti ad adempiere allo stesso obbligo). Ecco quindi in dettaglio tutti i passaggi da seguire per assolvere ai citati obblighi normativi:
- Registrati sul portale del GSE (QUI)
- Sottoscrivi l’applicazione Fuel Mix
- Iscriviti alla piattaforma PB-GO (QUI)
- Acquista le GO e registra la transazione sulla PB-GO trasferendole sul conto GSE
- Annulla le GO acquistate sul portale Certigy, dopo aver effettuato l’accesso alla sezione GO dal portale GSE (QUI il manuale)
- Comunica i dati di energia venduta (il totale e, di questo, la parte da fonte rinnovabile, entrambe ante-perdite) come definito dalla nuova procedura del GSE (QUI).
La nuova procedura
Secondo la nuova procedura di calcolo del fuel mix, che recepisce il DM 224/2023, “la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali” dovrà essere comunicata tramite il portale Fuel Mix, tranne i dati relativi ai POD, che dovranno essere comunicati attraverso il “Report dei consumi” sulla piattaforma Certigy, e quelli relativi alle GO annullate per ciascuna offerta commerciale, che dovranno essere inviati tramite PEC (tutti i dettagli a pag. 7 della procedura).
Solo per l’anno 2024, la scadenza per l’invio delle comunicazioni relative al Report dei consumi slitta dal 31 marzo al 30 settembre: questo per permettere agli operatori di usufruire di funzionalità avanzate per la trasmissione dei dati, ovvero caricamento massivo e API. (per maggiori dettagli sulle modalità di comunicazione dei dati del “Report dei consumi”, vedi il manuale utente della piattaforma Certigy).
Le imprese di vendita saranno inoltre tenute a comunicare entro il 31 luglio di ogni anno il mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica sul proprio sito internet e, almeno ogni quattro mesi, sulla bolletta di ciascun cliente finale, insieme alla composizione del mix del singolo contratto di fornitura (secondo lo schema all’Allegato 1 del DM 224/2023): in caso di offerta verde, il mix sarà 100% da fonti rinnovabili, mentre per le altre offerte andrà comunicato il mix nazionale residuale. Per i contratti che prevedono la vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e non rinnovabili, la procedura esplicita le modalità di calcolo.