Dopo una prima panoramica sul corrispettivo CMOR, vediamo insieme quando e in quali casi la normativa prevede l’annullamento della pratica. Il testo di riferimento è sempre il TISIND.
Per non conformità (art. 12)
La richiesta di indennizzo per morosità può essere annullata direttamente dal SII per il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 del TISIND entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della non conformità. Le condizioni in questione sono:
- Il cliente finale non è stato costituito in mora o in quest’ultima non è stato informato dell’eventuale applicazione del CMOR
- La controparte commerciale uscente ha incassato l’insoluto
- La controparte commerciale uscente non ha emesso la fattura di chiusura ai sensi del TIF o non ha riconosciuto gli eventuali indennizzi all’art. 18 dello stesso
- Il credito contabilizza corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore
- La controparte commerciale uscente non ha risposto a un reclamo o a una rettifica di fatturazione relativi ai corrispettivi non pagati o non ha pagato gli indennizzi automatici previsti dal TIQV.
Se CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) ha già erogato l’indennizzo all’utente del dispacciamento uscente, la controparte commerciale uscente dovrà:
- restituire al cliente finale l’ammontare corrispondente al valore dell’indennizzo, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’annullamento da parte del SII o, in caso di chiusura del debito, non oltre 10 giorni dopo l’accertamento di questa condizione
- comunicare al SII l’avvenuta restituzione entro 2 giorni.
Se invece CSEA non ha ancora erogato l’indennizzo all’utente uscente, la controparte commerciale entrante, dopo aver ricevuto la notifica dell’annullamento da parte del SII, dovrà:
- stornare al cliente finale nella prima fattura utile il corrispettivo CMOR già applicato in bolletta
- evitare di applicare il corrispettivo CMOR al cliente finale nel caso in cui non sia ancora stato addebitato.
Su richiesta dell’utente uscente (art. 13)
La necessità di annullare questa pratica da parte dell’utente uscente subentra nel momento in cui il cliente finale provvede a sanare il debito o se la richiesta di indennizzo è stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni minime sopra specificate.
In questi casi, l’utente uscente è tenuto a presentare la richiesta di annullamento entro 2 giorni dall’accertamento di uno di questi casi.
Su richiesta dell’utente entrante (art. 14)
La richiesta di annullamento dell’indennizzo può essere presentata dall’utente entrante nel caso in cui:
- il contratto di fornitura sia stato risolto per morosità del cliente finale;
- il punto di prelievo sia stato disattivato;
- il punto di prelievo sia intestato a un altro cliente finale rispetto a quello che ha generato il credito.
Entro 2 giorni dalla richiesta di annullamento dell’indennizzo, il SII verifica che sussistano le condizioni sopra citate.
La controparte commerciale entrante, dopo aver ricevuto la notifica dell’annullamento dell’indennizzo, è tenuta a:
- stornare al cliente finale nella prima fattura utile il corrispettivo CMOR già applicato in bolletta
- evitare di applicare il corrispettivo CMOR al cliente finale nel caso in cui non sia ancora stato addebitato.
Passaggio a nuova controparte commerciale sotto lo stesso utente del dispacciamento
In caso di continuità dell’utente del dispacciamento nel passaggio a una nuova controparte commerciale, la richiesta di indennizzo non è erogabile a causa di una lacuna normativa e viene quindi respinta con la motivazione “La richiesta non è eseguibile (il Richiedente è titolare del POD oggetto della richiesta di indennizzo). Questo tipo di credito si potrà recuperare per vie civilistiche e decreto ingiuntivo.