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Il corrispettivo CMOR: annullamento della pratica

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Il corrispettivo CMOR: annullamento della pratica

Dopo una prima panoramica sul corrispettivo CMOR, vediamo insieme quando e in quali casi la normativa prevede l’annullamento della pratica. Il testo di riferimento è sempre il TISIND.

Per non conformità (art. 12)

La richiesta di indennizzo per morosità può essere annullata direttamente dal SII per il mancato rispetto di almeno una delle condizioni di cui al comma 4.1 del TISIND entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della non conformità.

Se CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) ha già erogato l’indennizzo all’utente del dispacciamento uscente, la controparte commerciale uscente dovrà:

  • restituire al cliente finale l’ammontare corrispondente al valore dell’indennizzo, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’annullamento da parte del SII o, in caso di chiusura del debito, non oltre 10 giorni dopo l’accertamento di questa condizione
  • comunicare al SII l’avvenuta restituzione entro 2 giorni.

Se invece CSEA non ha ancora erogato l’indennizzo all’utente uscente, la controparte commerciale entrante, dopo aver ricevuto la notifica dell’annullamento da parte del SII, dovrà:

  • stornare al cliente finale nella prima fattura utile il corrispettivo CMOR già applicato in bolletta
  • evitare di applicare il corrispettivo CMOR al cliente finale nel caso in cui non sia ancora stato addebitato.

Su richiesta dell’utente uscente (art. 13)

La necessità di annullare questa pratica da parte dell’utente uscente subentra nel momento in cui il cliente finale provvede a sanare il debito o se la richiesta di indennizzo è stata presentata nonostante il mancato rispetto di almeno una delle condizioni minime.

In questi casi, l’utente uscente è tenuto a presentare la richiesta di annullamento entro 2 giorni dall’accertamento di una delle condizioni sopra citate.

Su richiesta dell’utente entrante (art. 14)

La richiesta di annullamento dell’indennizzo può essere presentata dall’utente entrante nel caso in cui:

  • il contratto di fornitura sia stato risolto per morosità del cliente finale;
  • il punto di prelievo sia stato disattivato;
  • il punto di prelievo sia intestato a un altro cliente finale rispetto a quello che ha generato il credito.

Entro 2 giorni dalla richiesta di annullamento dell’indennizzo, il SII verifica che sussistano le condizioni sopra citate.

La controparte commerciale entrante, dopo aver ricevuto la notifica dell’annullamento dell’indennizzo, è tenuta a:

  • stornare al cliente finale nella prima fattura utile il corrispettivo CMOR già applicato in bolletta
  • evitare di applicare il corrispettivo CMOR al cliente finale nel caso in cui non sia ancora stato addebitato.

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