Torniamo sul tema della morosità con il primo di una serie di approfondimenti dedicati al corrispettivo CMOR: uno strumento che gli operatori dell’energia possono sfruttare per recuperare parte di crediti che altrimenti rimarrebbero insoluti.
Che cos’è il corrispettivo CMOR
L’art.2.2 del TISIND - Sistema indennitario a carico del cliente finale moroso prevede la possibilità di ricevere un indennizzo per crediti relativi a consumi e oneri relativi alla fornitura di uno o più punti negli ultimi 5 mesi precedenti la data di switch out.
L’indennizzo viene applicato dal nuovo gestore del POD o PDR al cliente insolvente, attraverso un corrispettivo detto CMOR. L’importo sarà inserito sulla bolletta di fornitura o in una fattura a sé stante.
Attraverso il CMOR è possibile recuperare parte di questi crediti: il valore dell’indennizzo è commisurato alla stima della spesa pari a 4 mesi di erogazione della fornitura, anche non consecutivi, tra gli ultimi 12 mesi di fornitura precedenti la data di switch out.
Il valore dell’indennizzo non può essere superiore al credito relativo a fatture relative a consumi e oneri dei 5 mesi precedenti la data di switch out e può comprendere, inoltre, l’eventuale valore del corrispettivo CMOR già fatturato da un precedente fornitore e non riscosso.
Le fatture devono essere rilevate, oppure, in caso di stime, deve essere già stato emesso il relativo conguaglio.
La richiesta
La controparte commerciale uscente, ovvero quella a cui era associato il POD o PDR, è tenuta a inoltrare la richiesta al SII tramite il proprio Utente del Dispacciamento:
- Dopo 6 mesi dalla data di switch out
- Entro i 12 mesi successivi alla data di switch out.
La richiesta viene successivamente caricata sul SII tramite file nei formati definiti nelle specifiche tecniche.
I requisiti
Per poter richiedere l’indennizzo, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- Il cliente deve essere stato costituito in mora e la relativa comunicazione deve contenere l’informativa dell’eventuale applicazione del CMOR
- Il cliente deve essere inadempiente al pagamento dovuto nei termini della costituzione in mora
- Il credito non deve contabilizzare corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore elettrico o del gruppo di misura gas
- Il valore dell’indennizzo deve superare i 10 €
- Il POD o PDR deve essere ancora attivo e non volturato
Linea del tempo del processo
- Periodo di maturazione del credito: 5 mesi
- Switch out (=M): dopo 6 mesi è possibile richiedere l’indennizzo
- M+7: richiesta di indennizzo
- M+13: accettazione della richiesta (nel caso in cui il cliente finale provveda a saldare il debito all’utente uscente, quest’ultimo deve richiedere l’annullamento)
- M+17: il distributore versa a CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) l’ammontare complessivo dei corrispettivi CMOR
- M+18: CSEA provvede alla quantificazione e al versamento dei corrispettivi CMOR spettanti all’utente del dispacciamento (art. 11.4 del TISIND)