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Misure Straordinarie per Calamità Naturali

Agevolazioni a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), con riferimento al D.L. 189/2016, ha provveduto ad emanare diverse delibere volte alla sospensione dei pagamenti e alla definizione delle agevolazioni per le popolazioni colpite dai sismi del 24/8/2016 e seguenti.

Sospensione dei termini di pagamento

La Delibera 810/2016/R/com ha stabilito la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per un periodo di: 

  • 6 mesi dalla data del sisma;
  • ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR/2000, con trasmissione agli enti competenti.


Le agevolazioni previste dalla Delibera 252/2017/R/com: 

  • prevedono l’azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, disattivazioni, riattivazioni subentri e volture (limitatamente alle utenze domestiche e alle strutture abitative di emergenza);
  • riducono le componenti di rete e gli oneri generali del 100%;
  • sono riconosciute per un periodo di 36 mesi a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile;
  • sono cumulabili con il bonus elettrico, il bonus gas.
  • Beneficiano in modo automatico delle agevolazioni tutti i soggetti titolari di una fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, attiva alla data del sisma in uno dei comuni elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.


Nel dettaglio a questo link nella sezione “Allegati” è possibile visionare:

  • Allegato 1 – Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
  • Allegato 2 – Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
  • Allegato 2bis – Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017


Possono beneficiare delle disposizioni previste dalla del. 252/2017/R/com anche tutti i soggetti: 

  • con utenze site nei comuni di Teramo, Rieti Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, qualora dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
  • titolari di una fornitura localizzata in altri Comuni delle Regioni colpite dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), e attiva nella data di tali eventi, qualora dimostrino il nesso causale tra inagibilità dell’immobile ed evento sismico, comprovato da apposita perizia asseverata;
  • che hanno subito grave danno alla propria abitazione di residenza a causa di tali eventi e siano in grado di dimostrare il nesso di casualità tra inagibilità totale o parziale dell’immobile ed evento sismico, comprovato da un apposta perizia asseverata;
  • alloggiati nei moduli temporanei abitativi (MAP) realizzati per i sismi dell’Abruzzo (2009) e dell’Emilia-Romagna (2012) o titolari di forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, che abbiano subito, a causa degli eventi sismici, gravi danni alla propria abitazione e siano pertanto in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.

Il soggetto avente diritto all’agevolazione, automatica o non, che alla data del sisma era residente in un’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a beneficiare delle agevolazioni nell’unità immobiliare in cui ha stabilito la propria residenza/domicilio, indipendentemente dalla Regione in cui è ubicato tale immobile. 

Modalità di richiesta di agevolazioni non automatiche

Al fine di ottenere l’agevolazione, in caso di agevolazione non automatica, il soggetto deve presentare al proprio venditore di energia elettrica e gas naturale i seguenti documenti: 

  • copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
  • autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione e che non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura;
  • elementi identificativi del contratto;
  • eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare è la residenza;
  • qualora il richiedente sia diverso del titolare dell’utenza, autocertificazione di aver risieduto alla data del sisma nell’immobile;

Entro 18 mesi, dall’invio della documentazione per la richiesta delle agevolazioni, i soggetti tenuti a presentare perizia asseverata devono provvedere ad inviarne una copia al proprio venditore pena l’annullamento delle agevolazioni riconosciute. 

Nel caso in cui l’inagibilità dell’immobile sia ripristinata prima della scadenza dei 36 mesi, i soggetti sono tenuti a darne comunicazione entro 30 giorni al proprio venditore. 

Rateizzazione

Il piano di rateizzazione verrà comunicato al cliente contestualmente all’emissione della fattura unica. 

L’importo verrà rateizzato: 

  • senza interessi a carico del cliente;
  • in 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione della fattura unica;
  • per importi complessivi superiori a 50 €;
  • in modo tale che il pagamento verrà richiesto con la stessa periodicità della fatturazione, e che le rate non siano inferiori a 20 €.

Modalità di comunicazione della variazione di indirizzo

Il cliente, qualora intenda richiedere l’invio delle fatture a un diverso recapito, rispetto a quello indicato per la fornitura colpita dal sisma, è tenuto a contattare EVISO SpA al seguente recapito: servizioclienti@eviso.it

Agevolazioni eventi meteorologici eccezionali

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, ARERA ha previsto misure straordinarie a supporto delle utenze situate nei Comuni coinvolti. Elenco dei comuni disponibile a questo link – Elenco degli ulteriori comuni a questo link.

Cosa prevede la delibera:

Sospensione dei pagamenti per 6 mesi

I termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere a partire dal 18 gennaio 2026 sono sospesi per un periodo di sei mesi.

Presentazione richiesta entro il 30/04/2026

Per poter beneficiare della sospensione, è necessario presentarci la richiesta entro il 30 aprile 2026  compilando il modulo di richiesta disponibile a questo link (oppure un modello equivalente contente tutte le informazioni richieste) e inviandolo a servizioclienti@eviso.it o PEC evisosrl@businesspec.it

Pagamenti durante la sospensione

Durante il periodo di sospensione, puoi comunque effettuare liberamente i pagamenti delle bollette se lo desideri, senza alcun obbligo di attendere la scadenza della sospensione.

  • Ripresa dei pagamenti dopo la sospensione

Al termine del periodo di sospensione, gli importi dei pagamenti sospesi dovranno comunque essere saldati.

La delibera prevede che tali importi siano rateizzati in almeno 12 mesi senza applicazione di interessi, per rendere più sostenibile la ripresa dei pagamenti.

Se hai dubbi sulla procedura, su come compilare il modulo o sulla scelta migliore per la tua situazione, contattaci:

 

Disposizioni eventi meteorologici eccezionali.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 2 NOVEMBRE 2023

Per i territori della regione Toscana che risultano colpiti dagli eventi alluvionali è prevista la sospensione dei termini di pagamento e alla disciplina della morosità per il periodo che va dal 2 novembre al 2 maggio 2024;

Gli importi relativi alle fatture sospese sono poi oggetto di rateizzazione, senza che siano applicati interessi a carico del cliente finale. Il meccanismo di rateizzazione rimane comunque una possibilità che la Società di Vendita riconosce al cliente finale, che a sua volta è libero di scegliere di provvedere al pagamento totale degli importi; Per ulteriori delucidazioni in merito è possibile consultare il sito ARERA www.arera.it e la Delibera 50/2024 al seguente link: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/24/50-24