Abbiamo chiesto al dipartimento Affari Giuridici eVISO, un chiarimento sui tempi di “switch” per diventare clienti eVISO. Ecco quanto ci ha risposto.
“Con la Deliberazione n. 302 del 9 giugno 2016 l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha riformato le modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura per la somministrazione di energia elettrica e gas e abrogato la precedente Delibera n. 144/07.
A partire dal 1° gennaio 2017, ma con efficacia anche per i contratti conclusi precedentemente alla suddetta data, il provvedimento dell’Autorità si applica obbligatoriamente ai seguenti contratti:
Elettricità: utenze domestiche e utenze non domestiche alimentate in bassa tensione;
Gas: utenze domestiche e non domestiche purché limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc.
La nuova disposizione conferma la facoltà per il cliente finale di esercitare il diritto di recesso in ogni momento ma, nell’ipotesi di cambio venditore, prevede una tempistica ridotta a 21 giorni dagli originari novanta.
Inoltre, il diritto di recesso, laddove esercitato nel termine di preavviso previsto, non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura. L’Autorità considera non apposte eventuali clausole in tal senso.
Nello specifico il cliente finale, una volta concluso un nuovo contratto di fornitura col venditore entrante, rilascia a quest’ultimo un’apposita procura a recedere dal contratto col venditore uscente. La relativa comunicazione dovrà pervenire al fornitore uscente entro e non oltre il giorno dieci del mese precedente la data di cambio venditore.
Qualora, invece, il cliente finale non intenda cambiare venditore ma cessare la fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso non potrà essere superiore a un mese.
Per le utenze alimentate in Media Tensione i tempi di recesso sono definiti liberamente tra le Parti
Dipartimento Affari Giuridici
eVISO S.r.l.