Il 1° dicembre 2023, data a partire dalla quale le pratiche di sospensione e riattivazione per morosità saranno centralizzate nell’ambito del SII (Sistema Informativo Integrato), si avvicina.
Cogliamo l’occasione per fare il punto sulle procedure e le tempistiche definite dalla normativa in merito a queste due pratiche.
Sospensione della fornitura di energia elettrica (SM1)
La normativa di riferimento per quanto riguarda il tema della morosità nel settore elettrico è il TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica), la cui ultima versione è in vigore dal 1° aprile 2023.
All’articolo 5 vengono esplicitate le tempistiche relative agli interventi di sospensione di fornitura di energia elettrica per morosità (SM1) da parte del distributore:
- per i contatori in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio (ovvero 1G e 2G e per cui sono state attivate e collaudate le funzionalità di telelettura e telegestione), entro 8 giorni dai 15 giorni di decorrenza dal ricevimento della richiesta, inviata dal fornitore, da parte del distributore
- per i punti di prelievo in bassa tensione diversi dai primi citati, entro 5 giorni dai 15 giorni di decorrenza dal ricevimento della richiesta
- per tutti gli altri punti (media tensione e oltre), entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il distributore, entro 2 giorni lavorativi dall’ultimo intervento (termine riferito alla richiesta, che può includere più punti di prelievo, e non al singolo POD), è tenuto inoltre a comunicare al fornitore, in caso positivo, la conferma dell’avvenuta esecuzione, o in caso negativo, le seguenti informazioni:
- POD e codice fiscale o partita IVA del punto di prelievo
- Numero di tentativi effettuati (disciplinati dallo stesso articolo, comma 5, e da tenere in considerazione nel computo dei giorni a disposizione per effettuare l’intervento) per i soli punti non telegestiti
- Cause del mancato intervento
- Eventuale fattibilità tecnica dell’intervento di interruzione della fornitura del punto di prelievo disciplinato dall’articolo 9 e stima di massima del costo per l’esecuzione dell’intervento.
Riattivazione della fornitura di energia elettrica (R01)
Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche relative alle pratiche di riattivazione della fornitura di energia elettrica (R01), l’articolo 7 rimanda al TIQE (Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica): il tempo fra la data di ricevimento da parte del distributore della richiesta di riattivazione della fornitura inviata dalla controparte commerciale tramite il SII e la data di riattivazione è di un giorno feriale sia per i clienti finali in bassa tensione che in media tensione (vedi art. 90).
Entro 2 giorni dalla riattivazione, il distributore è tenuto a informare il fornitore comunicando la data in cui è stato effettuato l’intervento. Nel caso in cui fosse impossibile effettuare l’intervento, il distributore deve informare il fornitore entro 1 giorno lavorativo dall’avvenuto tentativo, indicando, per ciascun punto di prelievo, il POD e la partita IVA o codice fiscale del cliente finale e le cause del mancato intervento.
Cosa succede dal 1° dicembre 2023
Come già ricordato e come previsto dalla delibera ARERA 638/2022/R/eel, a partire dal 1° dicembre 2023 queste due pratiche verranno infatti centralizzate sul portale dell’Acquirente Unico. Saranno inoltre esclusivamente le controparti commerciali legate da un rapporto contrattuale con il cliente finale a poter inoltrare queste richieste al SII.
Tutte le specifiche tecniche sono disponibili sul sito portale del SII (link diretto al documento: https://siiportale.acquirenteunico.it/documents/201426/0/Specifiche_Tecniche_Prestazioni_Tecniche.pdf).
Questa novità rappresenta un passo nella direzione della semplificazione delle comunicazioni fra le imprese di vendita e gli altri attori della filiera elettrica. Ciò comporterà allo stesso tempo impatti operativi che sarà necessario tenere monitorati nei prossimi mesi.