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Alluvione Emilia-Romagna: agevolazioni in bolletta e obblighi per i fornitori

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Alluvione Emilia-Romagna: agevolazioni in bolletta e obblighi per i fornitori

La delibera 565/2023/R/com (come modificata e integrata con la delibera 10/2024/R/com) ha aggiornato le disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione del 1° maggio 2023, prevedendo innanzitutto l’applicazione retroattiva sulle fatture di competenza da maggio a ottobre 2023 compresi (i cui termini di pagamento erano stati sospesi dai precedenti provvedimenti) di una serie di agevolazioni.

I soggetti interessati dal provvedimento sono i titolari di utenze nei comuni elencati nell’allegato 1 del Decreto Legge 61/23 e in sedi compromesse nella loro integrità funzionale, come definito dall’articolo 20-ter dello stesso Decreto. Nello specifico,  a questo tipo di utenze non verranno applicate le componenti tariffarie a copertura dei servizi di rete, degli oneri generali di sistema e di ulteriori componenti e i corrispettivi per disattivazioni, riattivazioni o volture.

Come gli utenti possono richiedere le agevolazioni

Per beneficiare delle agevolazioni (vedi art. 3) è necessario inoltrare al fornitore i dati dellutenza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che l’abitazione fornita dall’utenza risulta compromessa nella sua integrità funzionale sulla base di un’ordinanza di sgombero, di un ordine di evacuazione o di altra idonea documentazione (per le utenze domestiche) o che la sede risulta, sulla base di una perizia, compromessa nella sua integrità funzionale, ossia tale da rendere necessaria la ricostruzione o la delocalizzazione dell’immobile (per le utenze non domestiche).

Tutto questo entro il 30 giugno 2024, come disposto dall’ultima delibera ARERA in materia (Delibera 10/2024/R/com).

Il fornitore dovrà poi provvedere a inoltrare al distributore le istanze ricevute entro 15 giorni dal ricevimento o contestualmente in caso di richieste di disattivazione o riattivazione.

Gli obblighi per le imprese di vendita

Obblighi informativi

Entro il 31 marzo 2024 è tenuto ad avvisare i clienti interessati riguardo alla possibilità di presentare richiesta per ottenere le agevolazioni previste in bolletta, facendo esplicito riferimento alla scadenza del 30 giugno 2024.

Fatturazione

In deroga a quanto stabilito in precedenza dalla delibera 267/2023/R/com, il fornitore è tenuto a emettere le bollette di conguaglio relative agli importi sospesi e contenenti le agevolazioni entro il 31 marzo 2024: termine che la Delibera 10/2024/R/com ha fatto slittare al 31 ottobre 2024. I termini di pagamento di eventuali fatture già emesse e non ancora scadute sono quindi sospesi fino all’emissione della bolletta di conguaglio, che potrà essere rateizzata come da indicazioni contenute nella delibera 267/2023/R/com (articolo 8).

Su ogni fattura in cui verranno applicate le agevolazioni, il fornitore dovrà informare i clienti di essere titolari dell’agevolazione, della scadenza e delle modalità di calcolo.

Compensazioni

I minori ricavi dati dalle agevolazioni sono compensati da CSEA a condizione che la società di vendita applichi di prassi ai clienti finali domestici specifici corrispettivi per pratiche di attivazione della fornitura o voltura, considerando come ricavo massimo ammissibile il valore indicato nel TIV (comma 11.1). Il fornitore è inoltre tenuto a tenere separata evidenza dei mancati ricavi, pena la decadenza del diritto a ricevere la compensazione.

Entro 45 giorni dalla pubblicazione della delibera, la CSEA comunicherà le procedure per il riconoscimento della compensazione.

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