Tramite la delibera 267/2023/R/COM, ARERA ha adottato le disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani contenute nel decreto 1° giugno 2023, n. 61 (Alluvioni) a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Per i comuni indicati nell’allegato 1 del decreto Alluvioni sono state disposte in particolare le seguenti misure.
Per i clienti finali
Sospensione dei termini di pagamento delle bollette (art. 3-4)
I termini di pagamento delle bollette con scadenza fra il 1° maggio e il 31 agosto 2023 già emesse o ancora da emettere sono sospesi. Rimane la facoltà per l’utente di provvedere comunque al pagamento delle appena citate bollette.
La delibera ARERA 390/2023/R/COM ha prorogato la sospensione al 31 ottobre per gli utenti titolari di immobili compromessi nella loro integrità funzionale a seguito dell’alluvione, previo l’invio di un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00.
Disposizioni in materia di morosità (art. 5)
Ai beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non saranno applicate le azioni previste in caso di morosità. Per questo, le forniture limitate o disattivate per inadempimenti saranno temporaneamente riattivate, le imprese di vendita non potranno presentare richieste di sospensione per morosità né le imprese distributrici dar loro seguito.
In caso di inadempimenti antecedenti al 1° maggio, la disciplina sarà nuovamente applicata dopo il termine di sospensione dei pagamenti (31 agosto).
Modalità di pagamento delle fatture sospese (art.8)
Per le bollette sospese è prevista una rateizzazione, senza discriminazioni o interessi a carico degli utenti finali, non cumulabili e con lo stesso importo.
Il pagamento delle rate avverrà:
- con la medesima periodicità di fatturazione finora applicata
- in base a un importo non inferiore a 20 € ciascuna
- per un periodo pari a 12 mesi, che può essere ridotto mantenendo la stessa periodicità, nel caso in cui l’importo risultasse inferiore a 20 €.
L’utente ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento senza rateizzazioni o concordando un piano di durata inferiore con il proprio fornitore. Se l’importo totale è inferiore a 50 € non è prevista la rateizzazione.
Per le imprese di vendita
Obblighi informativi (art. 17)
Le imprese di vendita dovranno pubblicare sul proprio sito web le misure adottate dalla Delibera entro 20 giorni dalla sua pubblicazione (entro quindi il 5 luglio) e comunicare in maniera tempestiva ai propri clienti finali titolari di utenze nei comuni citati dall’allegato 1 del Decreto 1° giugno 2023 n. 61, che al termine del periodo di sospensione l’utente dovrà provvedere al pagamento delle bollette sospese usufruendo delle misure di rateizzazione previste (fatta salva la facoltà di corrispondere quanto dovuto senza tenere conto dei termini di sospensione).
Anticipazioni a sostegno dei gestori del SII, dei gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti e degli esercenti l’attività di vendita (art. 6)
Nel caso in cui l’importo delle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 al 1° maggio 2023 e soggette alla sospensione dei termini di pagamento rappresenti oltre il 3% dell’importo totale di tutti gli utenti serviti nello stesso periodo, le imprese di vendita possono richiedere alla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) un anticipo a titolo gratuito degli importi temporaneamente sospesi.
Le richieste di anticipazione dovranno essere presentate entro il 15 di ogni mese e in ultima istanza entro il 31 ottobre 2023 (termine prorogato al 31 dicembre 2023 dalla delibera ARERA 390/2023/R/COM) allegando la documentazione richiesta relativa alle fatture sospese (vedi articolo 14 della delibera).
Modalità di recupero delle anticipazioni (art. 7)
A partire dal mese di dicembre 2023, ogni tre mesi ed entro il giorno 20, le imprese di vendita dovranno trasmettere alla CSEA la documentazione con gli importi riscossi nel trimestre precedente nonché tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di novembre 2023.
La restituzione alla CSEA degli importi recuperati avverrà tramite rate mensili e su un periodo di massimo 12 mesi.
Entro il mese di novembre 2024, le imprese di vendita provvederanno inoltre a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati (vedi art.8), anche se non riscossi dai clienti finali.
All’articolo 16 vengono inoltre indicate le modalità di verifica e controllo della sussistenza delle condizioni che danno diritto all’anticipo