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Codice di condotta commerciale: cosa cambia con la Delibera 395/2024/R/com

Delibera 395-2024 ARERA

Codice di condotta commerciale: cosa cambia con la Delibera 395/2024/R/com

La Delibera 395/2024/R/com dell’ARERA ha introdotto significative modifiche al Codice di Condotta Commerciale. Vediamo più nello specifico quali sono le principali novità in vigore dall’inizio di quest’anno e i relativi impatti per le società di vendita.

Adeguamento al Decreto Legislativo 26/2023

Innanzitutto il Codice di Condotta Commerciale è stato aggiornato per recepire le modifiche al Codice di Consumo contenute nel Decreto Legislativo 26/2023, che attua a sua volta la Direttiva (UE) 2019/2161 (la cosiddetta “Direttiva Omnibus”), imponendo obblighi più stringenti ai venditori in termini di trasparenza e correttezza delle informazioni fornite.

Modifiche delle Condizioni Contrattuali

Le società di vendita sono tenute a comunicare ai clienti finali qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali con un preavviso minimo di 3 mesi rispetto alla data di decorrenza delle nuove condizioni (che scende a 1 mese nel caso in cui le variazioni comportino una riduzione dei costi applicati al cliente finale), per garantire ai clienti finali il tempo necessario per valutare le modifiche e, nel caso, esercitare il diritto di recesso.

Queste comunicazioni devono essere trasmesse su supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Per supporto durevole si intende uno strumento che consente al cliente di conservare e riprodurre le informazioni inalterate per un tempo adeguato alle finalità della comunicazione.

Rientrano in questa definizione le comunicazioni cartacee via posta e quelle elettroniche tramite email, sito internet e app: in questi due ultimi casi la società di vendita è tenuta a informare il cliente via sms o notifica della presenza di queste comunicazioni.

Le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali devono essere tenute separate da comunicazioni di altra natura, come quelle a scopo commerciale, e, nel caso di invio telematico, riportare nell’intestazione lo stesso oggetto del messaggio.

In caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di preavviso, la società di vendita è obbligata a versare al cliente finale un indennizzo automatico di 30 €.

La delibera mira, inoltre, ad armonizzare queste disposizioni con la disciplina relativa alle modifiche contrattuali delle offerte PLACET (vedi articolo 14 della delibera per maggiori dettagli) e del servizio di tutela della vulnerabilità (in particolare l’articolo 3, comma 5, del TIVG).

Vendita a distanza

Una delle novità più rilevanti riguarda le nuove disposizioni per la vendita a distanza o fuori dai locali commerciali, a partire dall’obbligo di fornire tutta la documentazione contrattuale su supporto durevole.

Per i contratti stipulati via telefono, il consenso è valido solo nel caso in cui il cliente confermi di aver ricevuto tutta la documentazione completa delle condizioni contrattuali su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Inoltre, il diritto di ripensamento è esteso da 14 a 30 giorni per i contratti stipulati durante visite non richieste presso l’abitazione del cliente o visite organizzate a scopo commerciale.

A tutela del consumatore, viene inoltre ribadito che le società di vendita sono sempre responsabili del rispetto del Codice di condotta commerciale e della protezione dei diritti dei clienti, con esplicito riferimento anche alle attività di telemarketing e teleselling svolte da soggetti terzi.

Formazione del Personale

Gli operatori del settore devono fornire al personale commerciale una formazione adeguata sulle caratteristiche delle offerte, sul contenuto del Codice di Condotta Commerciale e sui diritti dei clienti finali, e garantirne l’aggiornamento. Questo perché, come appena citato, sulle società di vendita grava la responsabilità delle condotte dei propri collaboratori.

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