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Fine del servizio di maggior tutela per i clienti domestici

Fine mercato tutelato domestici

Fine del servizio di maggior tutela per i clienti domestici

Dal 1° luglio 2024 avrà ufficialmente termine il servizio di maggior tutela per i clienti domestici, come stabilito dalla delibera ARERA 362/2023 aggiornata dalla delibera 600/2023.

Questo passaggio riguarderà i clienti domestici non vulnerabili, i quali, senza scegliere una nuova offerta sul mercato libero, passeranno al servizio a tutele graduali.

Il servizio a tutele graduali, che sarà assegnato tramite apposita gara (disciplinata dalla Delibera ARERA 362/2023/R/eel), prevede l’applicazione di condizioni contrattuali equivalenti a quelle delle offerte PLACET.

Le condizioni economiche prevedono un prezzo relativo alla materia energia che include:

  • prezzo variabile dell’energia elettrica calcolato su valori consuntivi del prezzo all’ingrosso (PUN ex post) e costo per il dispacciamento a copertura dei costi di approvvigionamento
  • corrispettivi di sbilanciamento e di perequazione definiti da ARERA
  • un prezzo unico a livello nazionale (€/POD) in base ai prezzi di aggiudicazione delle aste.

 

Diverso invece il caso dei clienti vulnerabili, che continueranno a essere serviti in maggior tutela a condizioni economiche e contrattuali definite e aggiornate dall’ARERA.

Passaggio al servizio a tutele graduali e vulnerabilità: gli obblighi per i fornitori (delibere ARERA 362 e 383/2023/R/eel)

Maggior tutela e servizio a tutele graduali

Analogamente a quanto prevede per il settore gas la delibera 102/2023/R/gas, la Delibera 383/2023/R/eel dà al SII il compito di comunicare ai fornitori la lista dei clienti domestici che hanno diritto a essere identificati come vulnerabili in quanto:

  • titolari di bonus sociale per disagio economico nell’anno in corso o nell’anno precedente
  • titolari di bonus sociale per disagio fisico nel mese in corso
  • titolari di un punto di prelievo non disalimentabili
  • di età superiore a 75 anni.

I fornitori che operano in maggior tutela dovranno inviare a tutti i propri clienti nel periodo compreso fra settembre 2023 e marzo 2024 un’informativa in allegato ad almeno due bollette all’anno con un testo definito dall’Autorità per comunicare ai clienti già identificati come vulnerabili che continueranno a essere serviti nell’ambito del servizio di maggior tutela (con la possibilità di scegliere in ogni momento un’offerta nel libero mercato) e ai clienti non identificati come vulnerabili l’imminente passaggio al servizio a tutele graduali e la facoltà di attestare il possesso dei requisiti per essere identificati come tali (ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 210/21) e continuare così a usufruire del servizio di maggior tutela compilando il modulo 1 allegato alla Delibera ARERA 383/2023/R/eel.

I fornitori esercenti la tutela dovranno inoltre inviare un’ulteriore informativa in merito alla fine del servizio di maggior tutela nella bolletta sintetica di chiusura, che potrà essere recapitata in via eccezionale entro 10 settimane dalla fine della fornitura in deroga alle 6 previste dal TIF (articolo 11).

Entro il 15 marzo 2024 i fornitori uscenti dovranno inoltre fornire ai nuovi operatori del servizio a tutele graduali le informazioni relative alle modalità di pagamento e di recapito delle bollette scelte in precedenza dal cliente.

Infine la delibera definisce a partire da aprile 2024 l’obbligo per i fornitori del servizio di maggior tutela e del servizio a tutele graduali in fase di contrattualizzazione, di verificare la presenza di requisiti di vulnerabilità e di informare i nuovi clienti della possibilità di identificarsi come vulnerabili in presenza di una delle stesse condizioni già citate.

Mercato libero

I venditori sul mercato libero saranno tenuti a riportare, in tutte le bollette emesse da Dicembre 2023 a Marzo 2024 (analogamente a quanto disposto per il gas dalla delibera 100/2023/R/com), un testo che sarà definito dall’Autorità in merito ai diritti dei clienti vulnerabili e, a partire dal 1° gennaio 2025, un’ulteriore comunicazione sullo stesso argomento in almeno una bolletta all’anno.

Nessun obbligo informativo invece in fase di contrattualizzazione.

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