Dal 1° dicembre 2026 il cambio fornitore nel settore elettrico segue le regole della delibera ARERA 58/2026/R/eel, adottata il 3 marzo 2026. La delibera attua la direttiva (UE) 2019/944, che chiede di completare la procedura tecnica di cambio entro 24 ore in qualsiasi giorno lavorativo, e il D.Lgs. 210/2021, che fissa in tre settimane il termine massimo complessivo. eVISO ha dedicato al tema la prima sessione del VI Meeting Annuale Reseller, il 30 settembre a Saluzzo.
Due corsie: veloce e ordinaria
La procedura veloce, con decorrenza minima di un giorno lavorativo, riguarda i clienti domestici con punto di prelievo attivo e alimentato e con posizione libera da corrispettivi Cmor. Gli altri punti seguono la procedura ordinaria, con decorrenza minima di 10 giorni lavorativi. Il Sistema Informativo Integrato (SII), gestito da Acquirente Unico, assegna la procedura in base alle condizioni del punto.
Per le richieste della controparte commerciale la decorrenza può cadere in qualsiasi giorno del mese. La scadenza del giorno 10, con decorrenza al primo del mese, resta in vigore per le variazioni richieste dall’utente del dispacciamento (Allegato A2 della delibera).
Il Preliminary Check
Il cuore della riforma è il Preliminary Check, obbligatorio prima di ogni richiesta di switching. Il venditore lo esegue dopo la firma del contratto. Il SII restituisce i dati del punto, chiede l’autorizzazione all’utente del dispacciamento e l’ammissibilità al distributore, e pre-notifica il recesso al venditore uscente. L’esito arriva entro 5 giorni lavorativi e per 7 giorni lavorativi il POD resta riservato al venditore che ha avviato il controllo.
Con l’esito positivo, il venditore trasmette la richiesta di switching tra il quinto e il quindicesimo giorno lavorativo dal Preliminary Check. Al meeting i relatori hanno sintetizzato così il percorso: le 24 ore arrivano dopo alcuni giorni lavorativi di verifiche.
Ripensamento
La delibera conferma la durata del diritto di ripensamento, regolata dal Codice del Consumo, e ne disciplina la gestione operativa: il venditore notifica la revoca al SII, che la verifica e la comunica agli altri soggetti coinvolti. Tempi di switching più brevi riducono la finestra per fermare il processo prima della fase tecnica.
Le date
- 10 novembre 2026: ultimo giorno per inviare richieste con il processo attuale
- 30 novembre 2026: abrogazione dell’Allegato A della delibera 487/2015/R/eel
- 1° dicembre 2026: avvio del nuovo processo
La riforma riguarda il settore elettrico.
L’aggiornamento di ottobre
Il 20 ottobre ARERA ha adottato la delibera 379/2026/R/com, che istituisce un tavolo tecnico sulla gestione delle informazioni acquisite nel processo di cambio fornitore, come prevede l’articolo 1-sexies del decreto-legge 21/2026, convertito con la legge 49/2026. La norma riserva queste informazioni alle finalità tecniche legate all’esecuzione del cambio. Al tavolo partecipano Acquirente Unico e le associazioni di vendita, distribuzione e trasmissione, e il lavoro comprende il settore gas.
Un processo da preparare
Lo switch in 24 ore coinvolge i flussi verso il SII, la rete commerciale, il back office, la gestione del credito e i testi contrattuali. Il testo della delibera e le specifiche pubblicate da Acquirente Unico restano il riferimento per i dettagli tecnici.