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Il mercato libero dell’energia: le novità normative di luglio 2026

Il mercato libero dell’energia: le novità normative di luglio 2026

Il mercato retail dell’energia continua la propria evoluzione regolatoria con due interventi significativi entrati in vigore nel mese di luglio 2026. Con la Delibera ARERA 323/2025/R/COM, pubblicata dall’Autorità l’8 luglio 2025, viene introdotto un nuovo modello operativo per la gestione delle volture gas, diventato effettivo dal 1° luglio 2026. In parallelo, entro luglio 2026 i venditori devono applicare le nuove regole di razionalizzazione dei corrispettivi previste dalla delibera 386/2025/R/com ai contratti già in essere, in occasione della prima variazione unilaterale o rinnovo.

Due interventi distinti per materia, collegati da un principio comune: il mercato libero richiede operatori con sistemi informativi aggiornati e processi interni capaci di rispondere alle scadenze regolamentari con precisione.

 

La voltura unica gas: il quadro normativo

Con la Delibera 323/2025/R/com, ARERA ha introdotto la voltura gas con cambio fornitore contestuale. Fino al 30 giugno 2026 era necessario effettuare prima la voltura con il fornitore del precedente intestatario e solo in un secondo momento richiedere il cambio di fornitore. Dal 1° luglio 2026 le due operazioni si svolgono contestualmente con un’unica richiesta.

Per l’energia elettrica questa possibilità esiste già dal 30 settembre 2021, introdotta dalla Delibera 135/2021/R/eel. Il settore gas recepisce ora lo stesso modello, superando le specificità infrastrutturali che avevano reso necessario un percorso di adeguamento più lungo: maggiore complessità nella filiera di coordinamento e nella gestione delle attivazioni.

Come funziona il nuovo processo

Il venditore entrante gestisce la verifica dei dati del punto di riconsegna e l’inoltro al Sistema Informativo Integrato (SII) del flusso informativo che attiva contestualmente il cambio di titolarità del punto e il cambio di fornitore. Una volta presentata la richiesta, il fornitore — sia quello preesistente sia quello nuovo — comunica l’accettazione o il rifiuto entro 3 giorni lavorativi.

Dal 1° luglio 2026 il SII introduce le seguenti modifiche operative, pubblicate dal Gestore del SII in ottemperanza alla delibera:

  • dismissione del processo NVG (Non accettazione della Voltura Gas)
  • introduzione del processo IVG — Servizio Informativo per Attivazione Contrattuale Gas — che permette al venditore entrante di richiedere i dati relativi al punto necessari per l’attivazione contrattuale
  • gestione delle Volture Titolo IV errate Gas ed Elettriche secondo nuove regole uniformi

 

La delibera stabilisce il principio di inscindibilità tra voltura e switch: la data di decorrenza deve coincidere per entrambi i processi. O il processo si conclude positivamente per entrambe le pratiche, o la richiesta decade. Tutte le richieste sono tracciate dal SII e soggette a regole uniformi su tempi, dati obbligatori e controlli di coerenza.

 

La delibera 386/2025: la scadenza di luglio sui contratti in essere

La delibera 386/2025/R/com, divenuta pienamente operativa dal 1° aprile 2026, introduce misure di razionalizzazione dei corrispettivi e nuovi obblighi informativi per potenziare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte per i clienti domestici. Entro luglio 2026 i venditori applicano le nuove regole ai contratti già in essere in occasione della prima variazione unilaterale o rinnovo. Il 1° gennaio 2027 è il termine ultimo e improrogabile per l’adeguamento di tutti i contratti attivi, indipendentemente dalla scadenza naturale delle condizioni economiche.

La struttura standardizzata dei corrispettivi

Dal 1° aprile 2026 i venditori suddividono la voce di spesa per la vendita rivolta ai clienti domestici in due sole componenti:

  • un unico corrispettivo in quota annua espresso in €/POD/anno per la luce o €/PdR/anno per il gas
  • un unico corrispettivo dipendente dal consumo espresso in €/kWh o €/Smc; nelle offerte a prezzo variabile, questo corrispettivo è composto da un indice di riferimento e da un unico eventuale spread

 

Per i clienti non domestici rientranti nell’ambito di applicazione del Codice di Condotta Commerciale la razionalizzazione della struttura dei corrispettivi non si applica: i venditori mantengono la piena libertà nella definizione della struttura delle componenti di prezzo. Restano in vigore l’obbligo di suddividere nel contratto la spesa per la vendita dalle tariffe di rete e dagli oneri di sistema e l’obbligo di rappresentare i corrispettivi di vendita in forma tabellare.

Le modalità di comunicazione ai clienti per i contratti in essere

ARERA ha precisato — con chiarimento pubblicato sul proprio sito — che, qualora l’adeguamento alla nuova struttura dei corrispettivi non comporti aumenti del valore complessivo della spesa per la vendita, la comunicazione al cliente finale può avvenire tramite documento allegato alla prima bolletta in cui le modifiche sono applicate. La comunicazione deve contenere la stima della spesa e gli elementi informativi relativi alla modifica. In caso di aumento del valore complessivo dei corrispettivi, il venditore è tenuto a inviare al cliente una comunicazione di variazione unilaterale ai sensi dell’articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale.

 

Il chiarimento ufficiale ARERA è disponibile sul sito dell’Autorità nella sezione comunicati operatore.

 

Un mercato che richiede presidio continuativo

Luglio 2026 conferma una tendenza strutturale del mercato retail dell’energia: la regolazione avanza con scadenze precise e gli operatori che le presidiano con sistemi e processi adeguati costruiscono un vantaggio competitivo reale.

La voltura unica gas riduce la burocrazia per il cliente finale, ma aumenta la responsabilità operativa del venditore: la correttezza del dato in ingresso al SII determina l’esito dell’intera pratica. La razionalizzazione dei corrispettivi semplifica la lettura dell’offerta per il cliente, ma richiede una revisione profonda della documentazione contrattuale e dei processi di comunicazione.

In entrambi i casi, la capacità di gestire la complessità normativa in modo strutturato — e di trasformarla in chiarezza per il cliente finale — è la misura della solidità di chi opera nel mercato dell’energia oggi.

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