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Disponibilità dei dati di misura: cosa prevede la normativa

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Disponibilità dei dati di misura: cosa prevede la normativa

Una delle esigenze più sentite da parte dei reseller è avere a disposizione le letture il prima possibile. La trasmissione delle letture da parte dei distributori segue però delle specifiche tempistiche, regolate attraverso l’articolo 23 del TIME (Testo Integrato Misura Elettrica).

Vediamo di quali si tratta in base alla tipologia di contatore, quali sono i livelli di copertura e quali le scadenze per la messa a disposizione dei dati di misura rettificati.

Contatori 2G messi a regime

Per i contatori di ultima generazione il distributore mette a disposizione del SII i dati di misura con frequenza giornaliera e soddisfacendo i livelli attesi di performance indicati nella delibera 86/2016 e successivi aggiornamenti: 95% delle misure entro 24 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo e 97% entro 96 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo.

Contatori orari

Per i punti orari i dati sono trasmessi entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Contatori per fasce e monorari

Per tutti i punti che non rientrano nelle categorie precedenti, il termine della trasmissione dei dati è il giorno 20 del mese successivo a quello a cui si riferiscono (per fasce) e quello in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione (monorari).

Rettifiche e dati mancanti: cosa succede

I dati di misura devono essere indicati dai distributori come basati su valori effettivi, autoletture o valori stimati. In assenza di dati possono essere effettuate delle stime e delle successive rettifiche.

Per i punti diversi da quelli con misuratore 2G a regime (art. 23.3), i distributori dovranno mettere a disposizione i dati di misura rettificati il mese precedente entro il giorno 20 di ogni mese e, come termine ultimo, entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza.

Per quanto riguarda i contatori 2G, la normativa non dà indicazioni temporali per la messa a disposizione di quel 3% di misure fuori dai livelli attesi di performance già citati.

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