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Le modifiche al codice di condotta commerciale e le altre disposizioni della delibera 250/2023/R/COM

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Le modifiche al codice di condotta commerciale e le altre disposizioni della delibera 250/2023/R/COM

Con la delibera 250/2023/R/COM, l’Autorità ha aggiornato il Codice di condotta commerciale introducendo nuove disposizioni in tema di recesso anticipato da offerte a prezzo fisso a tempo determinato e di rinnovi con modifica delle condizioni economiche. Viene inoltre anticipata al 01/09/2023 la decorrenza del nuovo criterio di determinazione della componente PING delle offerte PLACET gas e prevista per i venditori la facoltà, fino al 31 dicembre 2023, di comunicare eventuali variazioni al ribasso delle condizioni economiche con un preavviso di un solo mese.

Oneri di recesso anticipato per le offerte a prezzo fisso

Attuando le disposizioni sugli oneri di recesso anticipato dei clienti finali di energia elettrica introdotte dal D.L. 210/21, le società di vendita potranno applicare oneri di recesso anticipato ai contratti a prezzo fisso a tempo determinato, a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, e a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile (in questi ultimi due casi limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso).

Le società saranno tenute contestualmente a comunicare al cliente finale la somma richiesta come penale d’uscita e specificando che si tratta di un importo massimo che potrebbe essere ridotto in ragione dell’effettiva perdita economica diretta derivante da tale recesso.

Con questa deroga riservata agli oneri di recesso anticipato per le offerte a prezzo fisso, viene così aggiornata la delibera 302/2016/R/COM (Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura).

Le nuove disposizioni stabiliscono anche l’integrazione delle informazioni contenute nel Portale Offerte con gli eventuali oneri di recesso anticipato.

Rinnovi con modifica delle condizioni economiche: nuovi obblighi informativi

L’Autorità ha inoltre introdotto nuovi obblighi informativi nel caso in cui il contratto preveda, oltre alla facoltà di tacito rinnovo da parte del venditore:

  • condizioni economiche valide per un periodo temporale determinato (che scadono dopo la fine del termine indicato)
  • la facoltà per il venditore di applicare, per un nuovo periodo di tempo predefinito, nuove e differenti condizioni economiche (comunicate in anticipo al cliente)
  • l’applicazione, scaduto il termine stabilito, delle nuove condizioni economiche comunicate (salvo il riconoscimento del diritto di recesso).

La comunicazione dovrà essere inviata in forma scritta, con l’intestazione “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche con modifica delle medesime condizioni” e con un preavviso di tre mesi rispetto all’entrata in vigore delle nuove condizioni, e dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • contenuti ed effetti delle nuove condizioni economiche
  • data di scadenza delle precedenti condizioni
  • data di decorrenza e di scadenza delle nuove condizioni
  • stima della nuova spesa annua
  • variazione stimata della spesa annua rispetto alle condizioni precedenti
  • termini per la comunicazione da parte del cliente finale dell’eventuale non accettazione del rinnovo e della conseguente volontà di esercitare il recesso
  • riferimento al Portale Offerte su cui trovare eventuali altre offerte.

In bolletta andrà infine indicata la scadenza delle condizioni economiche a tempo determinato.

Modifiche alla determinazione del prezzo PING delle offerte PLACET gas

La decorrenza del nuovo criterio per la determinazione della componente PING delle offerte PLACET gas, che sarà aggiornata ogni mese sulla base del PSV e non più ogni tre mesi sulla base del TTF, (vedi delibera 374/2022/R/GAS) è anticipata al 01/09/2023; i clienti interessati dovranno essere avvisati con un preavviso di un mese, in deroga ai tre mesi previsti dal Codice di Condotta commerciale.

Termini di preavviso per variazioni unilaterali al ribasso

Fino al 31 dicembre 2023, il venditore avrà la facoltà di comunicare, con un termine di preavviso di un mese invece che i tre mesi previsti dal Codice di Condotta commerciale, una variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti una diminuzione dei corrispettivi previsti nel contratto.

Tempi di attuazione

I venditori avranno tempo fino al 1° gennaio 2024 per adeguare i propri sistemi informativi e la documentazione alle revisioni al Codice di Condotta commerciale.

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